Descrizione
La norma di riferimento.
Il d. lgs. 297/1994 “Testo unico sull’istruzione” all’art. 310 prevede e disciplina la facoltà di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica. In proposito stabiliscono che:
“Ai sensi dell’articolo 9 dell’accordo tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede, ratificato con la legge 25 marzo 1985, n. 121, nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno, nelle scuole di ogni ordine e grado, il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica.
All’atto dell’iscrizione gli studenti o i loro genitori esercitano tale diritto, su richiesta dell’autorità scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione.